E’ mai successo che qualcuno vi abbia oppresso con ripetute telefonate, messaggi sul cellulare, mail, oppure spiato, seguito per strada, sul posto di lavoro o nei luoghi da voi abitualmente frequentati? O vi ha minacciato e offeso a tal punto che avete temuto per la vostra incolumità con il risultato che tutto ciò vi ha costretto a cambiare le vostre abitudini di vita?
Se avete vissuto una esperienza simile, probabilmente siete stati vittime di stalking ma, forse, non avevate gli strumenti per riconoscerlo.
In questo articolo faremo chiarezza su quando si configura lo stalking anche analizzando i comportamenti tipici del persecutore e gli aspetti normativi.
Quando si configura lo stalking?
Il termine proviene dalla lingua inglese, “to stalk” e fonda le origini dal gergo venatorio con il quale, in sintesi, si intende “appostarsi per cacciare la preda”.
Specifichiamo fin da subito che lo stalking è un reato disciplinato dall’articolo 612/bis del C.P. promulgato nel 2009 dal titolo “atti persecutori” che si configurano con una serie di condotte moleste volontarie, ripetute ed intrusive nel quotidiano di una persona che hanno lo scopo di condizionarne il comportamento e spingerla a compiere azioni contro la sua volontà.
Lo stalker, attraverso continue molestie, ricerca in maniera spasmodica di controllare la vita della persona presa di mira che, giocoforza, diventa la sua vittima. Questa “relazione forzata” le crea uno stato di ansia e paura costringendola spesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quindi, affinché si concretizzi il reato di “atti persecutori” è necessario che lo stalker realizzi le molestie in modo reiterato e idoneo ad alterare lo stato psicologico della vittima.
Comportamenti tipici dello stalker
Le condotte dello stalker attraverso le quali riesce a raggiungere la sua vittima e a condizionarla sono molteplici e variegate. Facciamo solo alcuni esempi.
Il cellulare, il computer ed ogni altro device, oramai sono diventati imprescindibili e ci accompagnano nella quotidianità ma, di contro, sono anche delle protesi tecnologiche che permettono a chiunque di raggiungerci sempre e ovunque.
Il persecutore, per riuscire nello scopo di condizionare la vita della sua vittima, cerca di contattarla con continue telefonate, le invia molteplici messaggi sul cellulare, utilizza i social per denigrarla, le spedisce email, ne controlla le comunicazioni e gli spostamenti anche attraverso specifiche App che le ha installato di nascosto sullo smartphone.
Inoltre minaccia di fare del male direttamente a lei o alle persone che ha vicino fino ad arrivare a spaventarla di divulgare segreti e perfino foto o filmati che potrebbero lederne la reputazione.
Lo stalker, essendo caratterizzato da una forte pulsione all’impossessamento, mira ad impadronirsi degli spazi della vittima mettendo in atto appostamenti, inseguimenti a piedi ed in auto, si fa trovare nei luoghi da lei abitualmente frequentati come per esempio nei pressi di casa, un parcheggio, oppure il bar dove fa colazione o passa la serata con amici, oppure, per citare solo un caso, si iscrive alla stessa palestra e frequenta gli stessi corsi.
Naturalmente tutto questo obbliga la persona perseguitata a cercare continuamente nuovi luoghi dove svolgere le sue attività quotidiane
Ma il persecutore può molestare la vittima anche attraverso azioni apparentemente innocenti e galanti, magari con continui inviti ad uscire nonostante abbia più volte ricevuto un secco rifiuto, oppure consegnarle, perfino in presenza di altre persone, fiori o regali non richiesti e soprattutto non graditi.
Conseguenze sulla vittima
Le vittime di stalking temono per la loro sicurezza o delle persone a loro legate per cui tendono ad isolarsi, inoltre hanno difficoltà a parlarne con qualcuno e a chiedere aiuto per paura, per vergogna o sperando che tutto finisca al più presto.
Inevitabilmente tra stalker e vittima si crea un feedback come tra due partner che stanno giocando la stessa partita nel senso che ogni parola, ogni azione, ogni sguardo può essere inteso nella sua essenza solo da loro.
I conoscenti della vittima, se sono all’oscuro di tutto, non possono avere la chiara percezione di cosa sta accadendo e soprattutto conoscere il peso di tali comportamenti i quali possono apparire ai loro occhi come del tutto normali o addirittura positivi.
Lo stalker porta la vittima a modificare l’attenzione e la percezione della realtà causandole un continuo stato di allarme con le conseguenze che si guarda continuamente intorno, controlla in maniera spasmodica il cellulare per verificare eventuali messaggi o post sui social e sussulta ogni volta che il telefono squilla o arriva una notifica.
Stalking condominiale
Capitolo a parte spetta allo stalking condominiale che si caratterizza con una serie di vessazioni, soprusi, prepotenze, danneggiamenti, provocazioni, rumori molesti compiuti dallo stalker per imporre con forza il proprio potere nel complesso abitativo, spesso con il fine di far allontanare la vittima definitivamente dalla propria casa.
Profili normativi
Con l’introduzione dell’Art. 612 bis (atti persecutori) nel codice penale, si è voluto colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti assillanti ed invasivi nella vita privata altrui che possono essere particolarmente lesivi della serenità e della libertà psichica e morale di un soggetto.
Affinché si raffiguri il reato, è necessario che nella vittima, a seguito delle condotte persecutorie subite, insorga un’alterazione dell’equilibrio mentale tale da farle sviluppare uno stato di ansia e paura che le faccia temere per la propria incolumità o per quella di persone a lei legate affettivamente (ripercussione emotiva), oppure sia costretta ad alterare le sue abitudini di vita (ripercussione pratica).
E’ indispensabile chiarire, che per accertare lo stato di prostrazione non è necessario un riscontro medico-legale che certifichi lo stato di difficoltà emotiva e tanto meno l’insorgere di una patologia, ma è sufficiente che gli organi investigativi accertino il cambiamento dello stato d’animo e delle abitudini di vita, raffrontando la situazione pregressa a quella successiva alla condotta persecutoria.
Quante molestie nel tempo perché si configuri lo stalking?
La Dottrina Giuridica ha stabilito che anche solo due molestie possono essere considerate “reiterazione del comportamento antigiuridico” sempre che la vittima, per loro causa, manifesti un perdurante e grave stato d’ansia o sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking è configurabile anche nel caso che i soprusi, che perdurino da molto tempo, siano intervallati da un prolungato spazio temporale, anche mesi, per il motivo che la vittima vive uno stato di ansia e paura permanente, nella consapevolezza che lo stalker, prima o dopo, riprenderà a perseguitarla.
Gli atti persecutori si configurano anche attraverso l’invio reiterato di messaggi provocatori, offensivi, oltraggiosi, irridenti e magari enfatizzanti una eventuale patologia di un soggetto che vengono diretti a conoscenti comuni quando però, lo stalker, sia consapevole che la persona presa di mira ne venga informata.
Nei prossimi articoli parleremo degli strumenti legislativi per difendersi dallo stalking.
L’articolo 612/bis:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il Delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può offesa soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


