
Il termine “revenge porn”, traducibile in italiano come “vendetta pornografica”, è la diffusione sotto qualsiasi forma di contenuti sessualmente espliciti, che in origine sono stati prodotti con il fine di rimanere privati, senza il consenso delle persone coinvolte.
Tra i reati più odiosi, è compiuto nella maggior parte dei casi da un ex partner con lo scopo di punire una persona inviando a terzi immagini o video che la ritraggono in atteggiamenti intimi senza la sua autorizzazione.
Il Revenge Porn statisticamente colpisce il 90% di donne e il 10% di uomini anche se occorre sottolineare che non sempre tale divulgazione è riferibile ad una vendetta perché a volte l’autore intende ledere il decoro, la reputazione, la privacy nonché l’onore sessuale di un singolo, senza apparente motivo.
La legge promulgata dopo la vicenda di Tiziana Cantone.
L’articolo di 612 ter dal titolo “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” meglio conosciuto come “revenge porn” ed inserito nel codice penale con la legge nr. 69 del 19 luglio 2019, cd “Codice Rosso”, è stato promulgato dopo un iter durato alcuni anni dopo lo scalpore generato nell’opinione pubblica per la morte di Tiziana Cantone, una giovane donna che ha deciso di togliersi la vita perché non è riuscita a sopportare il disonore causatole da alcuni video che la ritraevano durante rapporti sessuali, diventati virali sul web.
Purtroppo la vicenda di Tiziana non è un caso isolato e situazioni simili vengono vissute ogni giorno da un numero sempre crescente di persone per l’utilizzo dei social da parte di individui che hanno come unico scopo la distruzione della reputazione di un soggetto.
Proprio per questo il legislatore ha avvertito la necessità di emanare una norma per contrastare il fenomeno.
Profili Normativi.
Da un punto di vista prettamente tecnico, per l’aggettivo “esplicito” riferito ai contenuti sessuali, la giurisprudenza ha stabilito che hanno rilievo solo le immagini e video idonei ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore.
Per quanto riguarda le immagini e i video divulgati illecitamente, si sottolinea che deve trattarsi di contenuti destinati a rimanere privati e diffusi senza il consenso delle persone rappresentate cioè in assenza di una chiara autorizzazione prestata liberamente e non viziata da errore violenza o dolo.
Chi può essere punito per il reato di Revenge Porn?
L’articolo di legge, punisce sia chi divulga le immagini dopo averli realizzati o sottratti, sia chi dopo averle ricevute, o comunque acquisite, le diffonde senza il consenso dei protagonisti.
Trattandosi quindi di un reato che può essere compiuto da chiunque, con l’introduzione nel Codice Penale dell’Art. 612 ter, il legislatore ha inteso tutelare in primis la libertà di autodeterminazione della singola persona, ma anche il decoro e la reputazione di cui gode nonché il suo onore sessuale e tutto ciò che la riguarda in questo ambito.
Cosa rischia di divulga contenuti sessualmente espliciti senza il consenso?
Le pene, che possono estendersi da uno a sei anni di reclusione, vengono aumentate fino alla metà, qualora chi rende pubbliche le immagini sia o sia stato legato da relazione affettiva alla vittima del reato ma anche nei confronti di chi diffonde immagini intime che ritraggono una persona con disabilità fisica e psichica certificata e quindi non in grado di prestare un consenso consapevole alla loro divulgazione.
Strumenti di difesa contro il Revenge Porn. Querela e Ammonimento del Questore
Il delitto di “revenge porn” è punibile penalmente solo dopo la presentazione della querela da parte della persona offesa entro sei mesi dalla sua conoscenza della diffusione illecita.
La remissione della querela può essere fatta solo davanti al giudice che procede e questo per garantire alla vittima la libertà di scegliere se portare avanti o meno l’azione penale, ma anche per verificare che la decisione sia viziata da pressioni o minacce da parte di qualcuno.
La legge 29 Luglio 2019, cd “Codice Rosso”, ha esteso anche ai casi di “revenge porn” l’Ammonimento del Questore già previsto per lo stalking, la violenza domestica, il bullismo e il cyberbullismo.
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L’articolo 612 ter testo
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5000 a euro 15.000.
“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.”
“La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.”
“La pena è aumentata di in terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.”
“Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine della proposizione della querela è di sei mesi. La remissione di querela può essere solo processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

